La Patente Nautica

Il nuovo regolamento sulle patenti nautiche è entrato in vigore dal 16 gennaio 1998. Rivediamo sinteticamente la disciplina sulle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, navi comprese (quelle che superano i 24 metri fuori tutto), che finalmente sono denominate patenti nautiche, con termine più comprensibile da tutti.

Le nuove norme hanno anche confermato il limite di potenza massima dei motori conducibili senza patente.

 

La patente nautica è obbligatoria nei seguenti casi:

  1. Per la navigazione con natante e imbarcazioni nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo sia installato un motore con potenza superiore a 30 kW o a 40.8 Cv e, comunque, con cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi o a 1000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a 1300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo o a 2000 cc, se a motore diesel; ciò vuol dire che se la potenza massima rientra nella norma, cioè è uguale o inferiore a 40.8 Cv, ma la cilindrata supera quelle indicate sopra scatta l’obbligo della patente, e viceversa;
  2. Per tutte le unità in navigazione oltre le sei miglia dalla costa, indipendentemente dalla motorizzazione.

 

Ricordiamo che quando il limite della potenza massima senza patente fu portato da 25 a 75 HP, con un decreto legge in iter modificato all’uopo dal ministro Caravale – provvedimento che fu reiterato molte volte, fino a prendere il n. 535, del 21.10.96 (G.U. n 248 del 22.10.96) e poi approvato con la legge di conversione n. 647 del 23.12.96 (G.U. n. 300 del 23.12.96), però col limite ridotto a 40.8 HP – si levò un coro di proteste talmente alto da costringere il Ministro a fare marcia indietro.

Il provvedimento si è dimostrato invece efficace, elevando le dimensioni e quindi la sicurezza dei natanti (e di quelle imbarcazioni che venivano utilizzate come natanti proprio per non dover prendere la patente nautica) senza che si siano minimamente verificati quegli incidenti e quegli inconvenienti evocati da tante cassandre, abilmente sollecitate da chi invece aveva interessi corporativi, siamo convinti che nessun inconveniente si sarebbe manifestato se il limite fosse restato a 75 HP, perché, ai fini della vera sicurezza, legando la potenza minima e massima al peso dell’unità e all’età maggiorenne del conduttore, come da noi proposto, la pericolosità non sarebbe cresciuta, mentre si sarebbe ulteriormente incrementata la sicurezza della navigazione su mezzi che devono fuggire il maltempo e non affrontarlo.

Purtroppo c’è troppa gente che pontifica per politica dietro a un tavolino cercando di crearsi centri di potere e… di guadagno e che spesso non ha mai messo piede su una barca e nulla comprende delle esigenze di chi va in barca.

Ma ormai il limite dei 40.8 accettato da tutti non ha dato luogo a inconvenienti e non se ne prevede per ora la modifica, in attesa di una direttiva comunitaria per il riavvicinamento delle norme in materia di abilitazione.

Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta.

 

Patenti e distanze di navigazione

Ancora una volta richiamiamo l’attenzione del lettore sul fatto che, grazie alle nuove normative, per la patente, come per le dotazioni di sicurezza, vige il principio della distanza di navigazione dalla costa, cioè il tipo di patente da possedere non è riferito all’abilitazione dell’unità sulla quale ci si trova, ma alla effettiva distanza dalla costa ove la navigazione è effettivamente svolta, fermo restando che nessun mezzo a motore può essere condotto senza patente quando la potenza massima supera i 40.8 HP ecc., anche a meno di 300 metri da terra.

Perciò, al momento di un eventuale controllo, si deve soltanto dimostrare di essere in possesso della patente necessaria per la navigazione effettivamente svolta.

La normativa ha anche recepito alcuni principi stabiliti da sentenze della magistratura: è possibile condurre un’unità con licenza di navigazione senza limiti anche con la patente inferiore, cioè entro 12 miglia, se la navigazione non supera tale limite; al timone può esservi anche una persona non in possesso di abilitazione o di abilitazione inadeguata, se a bordo c’è un patentato abilitato per la navigazione in corso, che rimane responsabile della conduzione.

Ci sembra giusto, a questo punto, dare atto all’estensore del Regolamento di aver pienamente recepito lo spirito di semplificazione desiderato dal Ministro Burlando e anche la necessità di trasparenza amministrativa, introducendo inoltre ampiamente l’autocertificazione prevista dalla legge Bassanini (n. 127 del 15.5.97).

Infine, altra innovazione molto importante, con il nuovo Regolamento è stato stabilito l’immediato rilascio della patente una volta superate le prove d’esame.

 

Domanda d’ammissione all’esame

Il modello di domanda allegato al regolamento (il fac-simile si può ritirare presso una qualsiasi scuola guida nautica), è multiuso, cioè può essere utilizzato per l’autocertificazione dei dati personali, per la richiesta di ammissione agli esami, per la convalida delle abilitazioni, per la richiesta di rilascio della patente a coloro che sono in possesso di titoli professionali marittimi, per il rilascio del duplicato delle patenti nonché per le comunicazioni relative al cambio di residenza.

Va presentata agli uffici provinciali della MCTC o alla competente autorità marittima in duplice copia, di cui una in bollo,  corredata dal certificato medico di idoneità, rilasciato da un medico pubblico con funzioni in materia medico-legale, da due foto formato tessera e infine dalle ricevute dell’avvenuto pagamento della tassa d’esame.

 

Tipi di patente, insieme vela e motore, limitazione al solo motore

Le patenti ora sono tre:

  • entro 12 miglia dalla costa;
  • senza alcun limite dalla costa;
  • per navi da diporto.

Infatti, adesso la patente nautica è unica e comprende le abilitazioni alla navigazione entro 12 miglia dalla costa e senza alcun limite; entrambe comprendono sia l’abilitazione per la vela che per il motore.

Visto che il programma teorico d’esame è comune, il velista col solo esame pratico per la vela acquisisce tutte e due le abilitazioni, mentre l’utente del motore può invece richiedere di sostenere solo la prova pratica per la conduzione di unità a motore e allora la sua patente è limitata alla sola abilitazione per il motore.

La legge di riforma della nautica ha soppresso la distinzione delle unità da diporto in relazione al mezzo di propulsione.

Le unità a motore, quelle a vela con m.a. e i motovelieri, hanno perduto il regime giuridico che le caratterizzava. È da ritenere che nel futuro anche le abilitazioni (a vela e a motore) verranno unificate.

Se poi, successivamente, la stessa persona vorrà estendere la sua abilitazione anche alla navigazione a vela, sarà tenuta soltanto a sostenere la relativa prova pratica d’esame. Ciò vale sia per le patenti entro 12 miglia che senza limiti.

Se, invece, vorrà passare alla patente superiore, cioè da entro 12 miglia a senza limiti, dovrà sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame della patente già conseguita.

Chi ha già conseguito sia la patente vela sia quella a motore, con documenti separati in occasione della prima convalida, dovrà chiedere di riunire le due abilitazioni in un unico documento.

Tali innovazioni sono state introdotte per semplificare, ma anche per adeguare la normativa alle esigenze di un uso professionale della patente, come accade per l’attività di skipper nel settore del noleggio, dove appunto è richiesto sia il possesso della patente vela che della patente motore.

Chi ha conseguito la patente per navi da diporto, che abilita a condurre unità superiori a 24 metri di lunghezza, può condurre anche tutte le unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a vela e a motore, comprese quelle a vela con motori ausiliari e i motovelieri.

Per conseguire la patente per navi da diporto, si deve essere in possesso, da almeno tre anni, dell’abilitazione alla navigazione senza alcun limite dalla costa.

 

Vecchie patenti da 6 a 12 mg

La nuova normativa ha favorito anche i possessori della patente entro 6 miglia, che hanno vista raddoppiata la distanza di navigazione della loro abilitazione. Infatti, le patenti sia a motore che vela entro sei miglia, rilasciate fino all’entrata in vigore delle nuove norme, sono state automaticamente estese a dodici miglia senza necessità di alcuna procedura o formalità amministrativa. Il che significa che l’estensione li abilita a raggiungere quasi tutte le isole italiane, naturalmente con unità che abbiano le caratteristiche necessarie a navigare fino a 12 miglia (o, come detto sopra, abilitate senza limiti, se si rimane nell’ambito delle 12 miglia, perché vale la navigazione effettivamente svolta).

 

Vecchie patenti senza limiti

Rimangono anche valide le patenti senza limiti sia per la vela sia per il motore, rilasciate prima dell’entrata in vigore (16 gennaio 1998) del Regolamento.

È previsto che tali patenti siano sostituite nel tempo, al momento della prima convalida, con nuovi modelli.

 

Età richiesta

Per conseguire la patente nautica è necessario aver compiuto i 18 anni, mentre per le unità conducibili senza patente le età minime sono le seguenti:

  • 14 anni per natanti senza motore, a vela con superficie velica superiore a 4 mq nonché unità a remi, che navigano entro un miglio dalla costa;
  • 16 anni per i natanti a motore, per i natanti a vela con motore ausiliario e i motovelieri con motori di potenza inferiore ai 40.8 HP ecc.;
  • 18 anni per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motovelieri e per quelle a motore di potenza inferiore ai 40.8 HP e relative cilindrate e nonché gli acquascooter o moto d’acqua”.
    Nota: La nuova legge sulla nautica ha innalzato il limite di età per la condotta degli acquascooter, ma non è ancora chiaro se per condurre il mezzo è necessaria – o meno – la patente nautica. Secondo fonti ministeriali la patente non è obbligatoria ma la questione resta,tuttavia, sub-judice.

È stato confermato che si prescinde dall’età per coloro che partecipano ai corsi delle scuole delle federazioni sportive e della Lega Navale Italiana, o ad allenamenti e attività agonistica, a condizione che dette attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e i partecipanti siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.

 

Requisiti fisici

Non possono ottenere le patenti nautiche coloro che sono affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

Il giudizio in proposito è demandato a un medico pubblico, con funzioni in materia medico-legale, che può rilasciare certificazioni di idoneità solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. In caso di dubbi oppure quando siano da giudicare minorazioni fisiche o eventuali protesi correttive, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale, che giudica anche nei riguardi dei mutilati e minorati fisici e di coloro per i quali sia fatta richiesta dall’autorità marittima o dal prefetto.

Tutte le spese dei vari iter sono a carico degli interessati e per essere ammessi all’esame la certificazione non può risultare di data anteriore a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda d’esame.

Si può ricorrere contro il giudizio delle commissioni mediche e per la perdita dei requisiti fisici e psichici entro 30 giorni, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si avvale degli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato

N.B. Molti fanno confusione tra certificato medico patente auto, che è stato automatizzato e arriva alla Motorizzazione direttamente, con quello per patente nautica, che invece va ritirato e portato a mano all’ufficio marittimo, alla motorizzazione Civile o alla scuola che fa da agenzia.

Indipendentemente dal periodo di validità della patente, l’autorità marittima e la MCTC possono disporre che il titolare sia sottoposto a visita medica o a esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti.

Il recente regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche (DPR 431/97, in vigore dal 17/1/98) costituisce il nuovo testo unico sulla materia, sostituendo il precedente (DM 173/91). Può essere utile sottolineare alcuni aspetti del nuovo regolamento, legati ai requisiti fisici necessari per il conseguimento delle patenti nautiche.

Tra i requisiti visivi previsti dal nuovo regolamento non compare il visus minimo: in attesa di una integrazione del testo di legge sembra ragionevole risalire all’analoga normativa prevista dal Codice della strada, normativa dalla quale discendono, adattati alla navigazione da diporto, i requisiti fisici per le patenti nautiche.

Le eventuali correzioni per visus naturale inferiore al minimo prescritto, invece, sono dettagliatamente indicate dal nuovo decreto.

Per chi non gode della vista da entrambi gli occhi giunge un incoraggiamento: il visus minimo non corretto richiesto all’occhio residuo è di 7/10, contro gli 8/10 previsti dalla norma precedente.

Il nuovo regolamento, peraltro, scioglie un nodo interpretativo della norma precedente a proposito della possibilità di ottenere la patente nautica da parte dei portatori di handicap, in particolare dei minorati degli arti.

La Commissione medica locale (lo stesso organismo competente per le patenti auto) può intervenire riducendo i termini di validità delle patenti, in relazione al tipo di abilitazione richiesta, alla distanza dalla costa oltre la quale non si può navigare, alle ore di navigazione, all’assunzione del comando di sole unità a motore nonché le eventuali protesi.

Anche con il vecchio regolamento ci si poteva genericamente rivolgere alla Commissione medica ma questo nuovo decreto, giustamente, prevede espressamente una sorta di patente speciale anche per la nautica da diporto, in analogia a quanto già avviene per le patenti automobilistiche.

Nella sostanza, comunque, viene confermato il principio informatore della sicurezza in mare: gli handicap degli arti non devono essere tali da menomare forza e prontezza dei movimenti necessari per effettuare le manovre per il comando e la condotta delle unità da diporto.

 

Requisiti morali

Neanche possono ottenere la patente coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, o che sono stati condannati a una pena superiore a tre anni e ad altre condizioni previste dall’art. 6 del regolamento (leggi n. 1423/56, n. 327/88, n. 575/65, n. 685/75 e successive modificazioni, n. 39/90 e D.P.R. N. 43/73), salvo che, nel frattempo, non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

 

Sospensione della patente

La patente nautica può essere sospesa temporaneamente qualora non sussistano più i necessari requisiti fisici e psichici. Il recupero dell’idoneità va comunque attestato con una nuova certificazione medica.

Sono anche causa di sospensione:

  • la conduzione o il comando dell’unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti (sospensione max 6 mesi);
  • atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica e da produrre danni (sospensione max 3 mesi);
  • la richiesta del prefetto, per motivi di pubblica sicurezza (sospensione max 6 mesi).

Infine la patente è sospesa causa l’inizio di un procedimento penale per i delitti di omicidio colposo, lesioni gravi o gravissime colpose, per i delitti contro l’incolumità pubblica ecc. di cui all’art. 25 del regolamento.

La sospensione è annotata sulla patente.

 

Chi rilascia le patenti

  • Entro 12 miglia dalla costa: gli Uffici Circondariali Marittimi e le Capitanerie di porto oppure gli uffici provinciale della MCTC.
  • Senza limiti: le Capitanerie di porto e gli Uffici Circondariali Marittimi.
  • Navi da diporto: Capitanerie di porto.

La nuova legge sulla nautica prevede una revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto

 

Titoli professionali alternativi alla patente

Possono comandare e condurre unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 5.7.94, n. 536, coloro in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità.

 

Patenti senza esami

Possono conseguire tutte le patenti nautiche senza esami, compresa la patente per le navi, tutti gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto in S.P.E. o del ruolo a esaurimento.

I loro requisiti devono essere comprovati dall’estratto matricolare o da una dichiarazione del comando di appartenenza.

Invece, può conseguire senza esame nei limiti dell’abilitazione militare in possesso, il personale delle forze armate, delle forze di polizia e dei Vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale e alla condotta dei mezzi nautici da parte della marina militare.

Non possono conseguire la patente senza esame coloro che non siano muniti di abilitazione rilasciata da una forza armata diversa dalla Marina, fatta eccezione per il personale militare della Guardia di Finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di Finanza.

Con circolare n. N-3 3848 del 4 luglio 2000 sono state definite le modalità per conseguire la patente – senza esame – da parte di coloro che sono in possesso di un brevetto di abilitazione militare.

I suddetti, per ottenere la patente, devono presentare la medesima domanda e documentazione degli aspiranti all’esame.

Il personale di cui sopra, una volta in congedo, gode ancora della stessa possibilità per cinque anni dalla cessazione del servizio, purché in possesso dei necessari requisiti fisici, psichici e morali.

 

Procedure per ottenere la nuova patente per le unità da diporto

La domanda, come indicato sopra, può essere presentata sia agli uffici provinciali della MCTC sia agli uffici marittimi quando si richiede la patente entro 12 miglia, solo agli uffici marittimi quando si richiede la patente senza limiti.

Essa deve essere preparata in duplice copia, di cui una in bollo, più foto formato tessera e attestato del pagamento della tassa di ammissione agli esami.

La seconda copia della domanda, datata e protocollata viene restituita al candidato e costituisce, con il documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per le esercitazioni pratiche in barca.

Essa vale tre mesi, prorogabili per altri 3.

Tra il rilascio del documento e l’esame devono passare almeno trenta giorni.

Entro il termine di validità dell’autorizzazione il candidato deve prenotarsi per iscritto (o anche a mezzo fax) per sostenere l’esame presso l’ufficio cui ha presentato la domanda, consegnando contestualmente le ricevute di pagamento delle tasse e dei tributi previsti.

Nei 45 giorni successivi alla prenotazione egli sarà chiamato a sostenere le prove di esame. Se sarà dichiarato idoneo, la patente gli sarà consegnata al termine delle prove stesse.

Chi non supera l’esame, teorico o pratico, può ripetere la prova, una sola volta, senza dover ripagare.

Il candidato assente una volta può ripresentare la richiesta per sostenere l’esame una seconda volta.

 

 

 

Commissioni d’esame

Per evitare le lunghe attese degli scorsi anni e rispettare i termini suddetti, è stato disposto che presso gli uffici marittimi possano operare contemporaneamente più commissioni di esame, formate da personale altamente qualificato.

Un’agevolazione per le scuole è rappresentata dalla possibilità di ottenere, su domanda e accollandosene le spese, che le commissioni d’esame possono operare anche presso le loro sedi quando i candidati siano più di dieci.

L’esaminatore è unico per le patenti entro le 12 miglia; sono invece due per le patenti senza alcun limite.

La commissione è integrata da un esperto velista (tratto dall’albo della F.I.V. o della L.N.I.), nel corso della prova pratica a vela, che entro le 12 miglia è svolta con un’unità da diporto a vela con motore ausiliario (può essere anche un natante), riconosciuta idonea dalla commissione di esame.

Per la patente motore si utilizza, per la prova pratica, un’unità a motore.

Per la patente senza limiti la prova pratica va effettuata con un’unità iscritta al R.I.D. e abilitata alla navigazione per la quale si richiede la patente.

Per la patente per nave da diporto, qualora non si disponga di una nave, la prova pratica può essere svolta con un’imbarcazione di lunghezza non inferiore a m 20.

 

Registro delle patenti nautiche

Gli uffici marittimi e quelli della MCTC annotano i dati relativi alle patenti rilasciate su un apposito registro dell’ufficio, sul quale nel tempo sono registrate le convalide e tutte le altre variazioni.

 

Tassa per il rilascio della patente

La tassa per il rilascio della patente per le navi e le imbarcazioni è stata soppressa. La marca da bollo per le eventuali domande da presentare agli uffici marittimi resta di Euro 10,33.

 

Scuole nautiche

Per l’educazione marinaresca e la preparazione teorico-pratica per il conseguimento delle patenti sono state da tempo istituite le “scuole nautiche”, che per operare devono essere munite di un’apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia, alla quale ne spetta anche il controllo amministrativo.

Le scuole nautiche attualmente esistenti, iscritte presso la Camera di Commercio, e le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317/1995, possono richiedere tale autorizzazione alla competente provincia, purché abbiano idonee sistemazioni logistiche, attrezzature marinaresche e strumenti nautici, nonché insegnanti qualificati e dispongano di unità da diporto corrispondenti ai corsi di insegnamento effettuati.

Nel frattempo, in attesa della normativa provinciale, le scuole nautiche continuano a operare presso gli Uffici marittimi, con le norme attualmente in vigore.

Per le nuove scuole nautiche è necessario attendere l’emanazione del regolamento provinciale.

 

Bollo annuale della patente nautica

Il bollo annuale per la patente nautica è stato abrogato dalla legge n. 488 del 23.12.1999 (Finanziaria 2000).

 

Aggiornamento e convalida

A similitudine di quanto avviene per le patenti di guida automobilistiche, per l’aggiornamento e la convalida delle nuove patenti è previsto l’invio a domicilio di un talloncino autoadesivo.

Fin quando non saranno disponibili i nuovi appositi modelli, le patenti nautiche continueranno a essere rinnovate con l’osservanza della precedente normativa.

 

Durata, convalida e sostituzione delle patenti

La patente è soggetta a rinnovo e la sua validità dal momento del rilascio o della convalida è di 10 anni, ridotta però a 5 per i titolari che abbiano superato i 60 anni e anche a meno per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali.

Se la convalida viene richiesta prima o dopo la data di scadenza, la durata successiva decorre dalla data della convalida.

Costui, secondo le previsioni della legge di riforma della nautica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 207,00 a Euro 1.033,00.

Chi dimentica la patente a terra è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00, mentre condurre un’unità da diporto senza aver mai conseguito la patente nautica, ovvero la stessa è stata revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, comporta una sanzione amministrativa che va da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00 nonché la sospensione della licenza di navigazione dell’unità, che viene annotata sul documento, per la durata di 30 giorni.

Per la convalida il titolare deve presentare domanda in doppia copia, di cui una in bollo, direttamente o con raccomandata all’ufficio marittimo (Capitanerie e Uffici Circondariali marittimi) o all’Ufficio Provinciale della MCTC che ha provveduto al rilascio.

Essa va corredata del certificato di idoneità fisica (in bollo) di un medico pubblico (USL o altri) con funzioni in materia medico legale, e il richiedente deve dichiarare di possedere i necessari requisiti morali e, nel caso, l’eventuale possesso di altra abilitazione al comando di unità da diporto, compilando a tale scopo i quadri a) b) e) ed f) dello schema di domanda che pubblichiamo nel box a parte.

È previsto che il competente ufficio provveda alla convalida della patente nautica in possesso a vista ovvero invii all’interessato, entro 30 giorni, un talloncino adesivo (da apporre sul documento) sul quale sono annotate anche le eventuali prescrizioni risultanti dal certificato di idoneità fisica.

 

Cambio di residenza

Per comunicare l’eventuale cambio di residenza si segue la stessa procedura di cui sopra, comunicando con raccomandata all’ufficio che ha rilasciato la patente, la dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza.

La modifica viene registrata sul Registro delle patenti nautiche.

 

Patenti deteriorate o illegibili

Sono sostituite seguendo la stessa procedura della convalida, ma con l’aggiunta di due foto, di una marca da bollo da Euro 10,33, dello stampato a pagamento (nel 2004 Euro 1,44).

La validità del duplicato è la stessa del documento sostituito, che viene ritirato e comunque annullato.

 

Smarrimento o distruzione della patente

Lo smarrimento, sottrazione o distruzione della patente va denunciata all’autorità di Pubblica Sicurezza che rilascia attestazione della denuncia resa.

Il titolare, per ottenere il rilascio del duplicato, deve presentare al competente ufficio, oltre alla domanda, in duplice copia, sullo schema citato, l’attestazione della P.S., le ricevute comprovanti il pagamento del tributo previsto (Euro 1,03, causale Capo XV – Cap. 3570, da effettuare sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato di locale giurisdizione, utilizzando un bollettino Mod. CH quater); due foto formato tessera.

Copia della domanda, restituita all’interessato, gli consente di comandare e condurre unità da diporto, nei limiti dell’abilitazione posseduta, per la durata di 30 giorni.

Il duplicato della patente ha la validità del documento sostituito.

Le patenti nautiche conseguite in un Paese estero (anche se comunitario) non possono essere convertite con quelle previste dalla legge italiana. Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono comandare unità da diporto di bandiera nazionale nei limiti dell’abilitazione in possesso.

Tuttavia, i cittadini italiani, quando rientrano definitivamente in Italia, devono munirsi della patente nautica, non essendo più autorizzati al comando di unità da diporto con un’abilitazione estera.

Nota: La legge di riforma della nautica prevede una completa revisione della normativa nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali.

 

Stampati a pagamento

Alla consegna della licenza di navigazione bisogna pagare lo stampato, con i seguenti importi:

  • per le unità CE Euro 2,07;
  • per le unità non-CE Euro 2,21;
  • l’importo dello stampato delle patenti nautiche è di Euro 1,44.

(Si consiglia di informarsi circa eventuali aumenti o riduzioni).

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ALCUNE REGOLE GENERALI SULLE IMBARCAZIONI

 

 

  1. MOTO D’ACQUA
    Per condurre una moto d’acqua è necessario essere in possesso della patente nautica per imbarcazioni da diporto. La patente nautica viene rilasciata, a seguito di esame, a chi ha compiuto i 18 anni. Per conseguirla sono necessari i seguenti documenti:

    • versamento di € 25 sul c/c 9001 intestato al ministero dei Trasporti
    • versamento di € 14,62 sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti
    • versamento di € 1,55 sul c/c intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente con la causale “pagamento stampato patente nautica”
    • portare due foto tessera
    • presentare un certificato medico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale, da un medico legale oppure da un medico militare

 

  1. DOMANDA PATENTE NAUTICA

La domanda per il conseguimento della patente nautica può essere presentata presso un ufficio della motorizzazione, un ufficio circondariale marittimo o presso la Capitaneria di porto

 

  1. IMBARCAZIONE DA DIPORTO 

Per condurre un’imbarcazione da diporto non è sempre indispensabile essere in possesso della patente nautica. Non è necessario conseguire la patente nautica per imbarcazioni da diporto se si naviga entro sei miglia dalla costa, se il motore installato non supera i 30 Kw (40,8 CV) oppure se il motore installato ha cilindrata inferiore a:

  • 750 cc se a due tempi
  • 1000 cc se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a iniezione diretta
  • 1300 cc se a carburazione 4 tempi entrobordo
  • 2000 cc se diesel

 

  1. DIFFERENZA TRA NATANTE ED IMBARCAZIONE DA DIPORTO

La differenza tra un natante e un’imbarcazione da diporto riguarda la lunghezza dello scafo. Il natante è un’unità da diporto di lunghezza inferiore ai 10 metri, mentre l’imbarcazione ha una lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri. Per nave da diporto, invece, si intende un’unità da diporto che supera i 24 metri di lunghezza.

 

  1. RINNOVO PATENTE NAUTICA

Sì, la patente nautica deve essere rinnovata ogni dieci anni fino al raggiungimento del sessantesimo anno di età. Dopo i 60 anni la validità della patente nautica rilasciata o rinnovata è di 5 anni. Naturalmente il tempo di validità può essere ridotto per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o menomazioni anatomiche o funzionali.

Per la convalida il titolare deve presentare domanda, direttamente o con raccomandata, all’ufficio che ha provveduto al rilascio della patente, con allegato il certificato di idoneità fisica.
Il costo per la convalida della patente nautica è di € 14,62 da versare sul c/c 4028 intestato al ministero dei Trasporti per domande presentate ad un ufficio della motorizzazione e di una marca da bollo di € 14,62 per le domande presentate presso le Capitanerie di porto.

 

 

Fonte: Ministero dei Trasporti